Rettifica

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Costituisce uno degli strumenti di accesso ai mass media, in quanto consente agli individui oggetto di informazione un intervento per ristabilire la verità dei fatti o per riparare, salve le eventuali ulteriori conseguenze per fatti più gravi, lesioni alla dignità personale. In sostanza, essa rappresenta un mezzo per ristabilire l’equilibrio fra il diritto di informazione e i diritti individuali dei singoli, alterato in conseguenza dell’abuso, o del cattivo uso, del primo (Diritto e comunicazione). Per espressa disposizione di fonti internazionali, la r. costituisce oggetto di un diritto individuale (cfr. art. 23 della Direttiva CEE 89/552 sulla televisione senza frontiere e art. 8 della Convenzione Europea sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre 1991, n. 327) ed è ormai estesa a ogni singolo mezzo di comunicazione, potendo la lesione della personalità derivare non soltanto dalla riproduzione letteraria, scritta o parlata, di pensieri e opinioni, ma anche dalla presentazione grafica, sonora o visiva dell’immagine di una persona.
L’evoluzione del concetto di r. costituisce oggetto di dibattito in sede teorica: da una originaria natura di sanzione nei confronti dello scorretto esercizio dell’attività di informazione giornalistica, penalmente rilevante, se ne è evidenziata la potenzialità di strumento di partecipazione attraverso l’accesso. Tale accesso al mezzo di informazione viene attribuito a chi si ritiene leso nella propria personalità da informazioni diffuse dai media (Accesso, diritto di).
La disciplina della r. contenuta nell’art. 8 della legge sulla stampa (n. 47 dell’8 febbraio 1948), prevede a carico del direttore responsabile dell’organo di informazione l’obbligo di pubblicare r. o dichiarazioni, connesse a scritti o immagini pubblicate (o diffuse), ove ciò sia richiesto da chiunque si ritenga leso nell’onore e nella reputazione, ovvero sostenga che i fatti non rispondano a verità. È previsto un termine (quarantotto ore dalla ricezione, nel caso di quotidiani, o il secondo numero successivo, in caso di periodici), e l’obbligo della pubblicazione nella stessa pagina e con il medesimo rilievo grafico. Nel caso in cui la r. non sia diffusa o pubblicata, ha luogo un procedimento dinnanzi al giudice civile, mentre per le r. radiotelevisive è previsto un procedimento davanti all’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (che secondo alcune voci della dottrina, tuttavia, non esclude il procedimento giudiziario).
La concreta applicazione dello strumento, nonostante gli obblighi sanciti da testi normativi nazionali e sovranazionali, ha tuttavia prestato il fianco a critiche. In primo luogo, l’originaria estensione della r. alle trasmissioni televisive del servizio pubblico (art. 7 l. 103/1975) non aveva previsto la ‘parità’ di formato di diffusione, ma disponeva la trasmissione delle r. in appositi programmi, relegati in fasce orarie di audience evidentemente scarsa, con estremo pregiudizio della funzione di ripristino della correttezza della informazione.
La successiva regolamentazione (art. 10, co. 2 e 3, l. 223/1990), che impone la medesima evidenza e ristabilisce una omogeneità tra il mezzo stampato e quello elettronico, non è peraltro in grado di ovviare alla delegittimazione di quella che dovrebbe costituire l’articolazione pratica di un diritto. Infatti è invalso l’uso – peraltro ormai ‘pragmaticamente’ accettato – di non rispettare la norma sulla corrispondenza tra informazione da rettificare e r. stessa: la r. viene quasi sempre pubblicata in rubriche; e inoltre, si è consolidata la prassi di far seguire alla r. una controrettifica, con la conseguenza di pregiudicare la funzione della prima, che non è quella di ristabilire la verità assoluta, ma di offrire a chiunque si ritenga leso dall’esercizio dell’attività informativa un’occasione e uno spazio per esprimere la propria opinione.
La valutazione giuridica di tale comportamento e la circostanza che esso non venga praticamente perseguito, hanno un peso relativo: riguardano, infatti, un ambito che dovrebbe piuttosto essere regolato dall’etica e dalla deontologia professionale. E a tale proposito, non è un caso che l’art. 2 della legge sull’ordinamento della professione di giornalista (n. 69 del 3 febbraio 1963) ponga a carico dei giornalisti, di fronte al diritto di informazione, il dovere di rispettare la personalità altrui e le norme di legge che la proteggono e quello di rettificare le notizie inesatte e di riparare gli eventuali errori. (Deontologia della comunicazione; Etica della comunicazione)

G. Votano

Bibliografia

  • GIACOVAZZO Giuseppe, La giusta informazione. Il cittadino e il diritto di rettifica, Palomar di Alternative, Bari 2009.

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Note

Come citare questa voce
Votano Giulio , Rettifica, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (23/11/2024).
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